Credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0
CHE COS’È?
Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0, possono fruire di un credito d’imposta ad hoc.
L’art.1 commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”
Il Credito Formazione 4.0 è stato poi prorogato:
– Per l’anno 2019 dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018)
– Per l’anno 2020 dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019)
– Per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020)
CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI
In particolare, sono elencate le seguenti attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:
Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”.
L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono escluse dal beneficio, invece, le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014 nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai senti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata:
SPESE AMMISSIBILI
Per COSTO AZIENDALE si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel Corso del periodo d’imposta agevolabile nonchè delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuate nell’allegato A della Legge n.205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
In aggiunta sono ammesse le spese sostenute per la “certificazione della documentazione” (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislative 27 gennaio 2010, n.39) da parte delle imprese non tenute ex lege alla revisione legale dei conti.
Sono inoltre ammesse tutte le spese ed i costi previsti dall’art. 31, co. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e cioè:
– le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione
– I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al Progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il Progetto di formazione)
– I costi dei servizi di consulenza connessi al Progetto di formazione
– Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
MISURA DEL CREDITO
Per le PICCOLE IMPRESE, nel limite massimo annuale di € 300.000,00 il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute;
Per le MEDIE IMPRESE, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute;
Per le GRANDI IMPRESE, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute.
Inoltre, nel 2021, per tutte le imprese, fermi restando I limiti massimi annuali, la misura del bonus verrà aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso, anche in un’unica soluzione, a partire dal periodo d’imposta successive a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile delle spese.
CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro e sempre entro il limite dei massimali consentiti.
Pertanto, nel caso in cui il beneficio calcolato sulla base delle spese ammissibili raggiunga già tale massimale, nessuna maggiorazione sarà riconosciuta.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
La disciplina del credito d’imposta considera ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti (qualificati) esterni, sia le attività formative organizzate internamente all’impresa: vale a dire direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operative, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Le attività potranno essere commissionate anche agli Istituti Tecnici Superiori.
Di particolare importanza, data l’attuale situazione pandemica, sono le precisazioni fornite dalla Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 412088 del 3 dicembre 2018 circa l’ammissibilità al beneficio fiscale dei corsi “e-learning” e “streaming”. Considerato infatti che la disciplina agevolativa non ha posto espresse limitazioni sul punto, la Circolare osserva come l’impresa debba adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.