Il Bonus Ristrutturazioni è una agevolazione fiscale regolata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 Tuir, che spetta sugli interventi di ristrutturazione edilizia.
Guida-Superbonus110-febbraio-2021
Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Il Decreto Rilancio (legge n°77/2020) ha definito le regole per l’utilizzo del cosiddetto Superbonus e dello sconto in fattura. La legge n°77 del 10 luglio 2020, infatti, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, offrendo anche la possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
I soggetti beneficiari delle detrazioni
Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:
Le unità immobiliari escluse
Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
Quali sono i requisiti che condomìni, imprese e persone fisiche devono avere per beneficiare del Superbonus 110%?
Nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione è ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all’attività economica bensì appartenenti all’ambito personale (ad es.: casa di abitazione).
Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione dall’IRPEF del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall’articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all’art. 14 del DL n. 63 del 2013.)
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare di questi soggetti:
Quali sono gli interventi “trainanti” che nel settore edilizio prevedono l’Ecobonus?
1) Realizzazione di isolamento termico
Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.
2) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
È possibile accedere al Superbonus 110% per gli interventi:
3) Messa in sicurezza antisismica
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico.
È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
Le regole generali per accedere al Superbonus 110%
Detrazione, credito d’imposta e compensazione fiscale: come fare?
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, ogni contribuente può optare per una delle seguenti opzioni:
Si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
Consiste nella cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il credito di imposta ceduto, che non sia oggetto di ulteriori cessioni, è fruito mediante compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario con la stessa ripartizione in cinque quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Alla compensazione non si applicano i limiti d’importo ordinari. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.
È necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale e dell’edifico unifamiliare o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. È previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa (data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.