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Bonus Ricerca e Sviluppo

Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo è uno strumento di finanza agevolata diretto ad incentivare gli investimenti in innovazione delle imprese, introdotto dal decreto Destinazione Italia.

Disciplina Agevolazioni Fiscali "bonus ricerca e sviluppo"

Bonus Ricerca e Sviluppo

La legge di Bilancio 2021 riconferma quanto disciplinato dall’art.1 co. 198-209 della L. 160/2019 e il DM 26.5.2020 (che sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013) ha modificato l’agevolazione per le attività di Ricerca e Sviluppo introducendo altre tipologie di investimenti:

  • ricerca e sviluppo;
  • innovazione tecnologica;
  • altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Per quanto concerne l’incentivo dell’agevolazione prevista dall’art1, comma 200 della Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), modificata sulla base della conversione dell’art.244 del DI. 34/2020 del 20 maggio 2020, sono ammesse «le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico» che soddisfino i criteri previsti dal decreto ministeriale. Le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo avranno la possibilità, per gli anni 2020 – 2022, di ottenere un credito d’imposta.

Quest’agevolazione, istituita col DL 145 del 2013, e concepita all’interno del PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0, è indirizzata a qualsiasi tipo d’impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali, enti non commerciali, imprese agricole, consorzi; sono però escluse le società sottoposte a procedura concorsuale), che investa in questi ambiti, a prescindere da dimensioni, settore operativo, regime contabile o forma giuridica.

Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo volumetrico.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese, la misura del credito d’imposta di R&S di cui al citato articolo 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2020 e riconfermato nell’articolo 1 comma 185 della Legge di Bilancio 2021, si applica anche a progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno per gli anni 2021 e 2022.

Gli investimenti ammissibili sostenuti a partire dall’esercizio 2021 sono definiti cosi come elencati nell’articolo 1 comma 200 della legge di Bilancio 2020 in modifica dell’art. 1 comma 6, D.L. 145/2013:

  1. Spese di personale: si tratta del personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo relative ai ricercatori e ai tecnici titolari. Per il personale impiegato di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impego e in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti  a  un  ciclo  di  dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di  una  laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la classificazione  internazionale  standard   dell’educazione (Isced) dell’UNESCO (differenziata a seconda della specifica attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  2. Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese relative a beni mobili materiali impiegati nella attività di R&S e innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato in ciascuna attività.
  3. Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
  • contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
  • contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. 
  1. Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali solo per l’attività di R&S sono agevolabili le quote di ammortamento relative ad acquisto da terzi di privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuove varietà vegetali nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività.
  2. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.
  3. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, per ogni periodo di imposta.

Il credito d’imposta è riconosciuto senza limiti, secondo l’Art. 1 comma 203 della L.160/2019, attraverso il metodo di calcolo “volumetrico” che sostituisce la precedente logica “incrementale” rispetto al triennio 2012-2014.

Per l’anno 2021, la misura del credito d’imposta viene determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti nel periodo di imposta, moltiplicando la base di calcolo con un’aliquota che per gli anni 2021-2022 passa dal 12% al 20% e il massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro come recita il comma 1064 della L.178/2020 “All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti f) al comma 203: 1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro ». Al fine di incentivare ulteriormente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il comma 185, art.1, della Legge di Bilancio 2021 attribuisce un credito di imposta in funzione della dimensione aziendale. In particolare, 25% Grandi Imprese, 35% Medie Imprese, 45% Piccole Imprese.

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è automatico, non essendo sottoposto ad alcuna istanza preventiva, ed è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti;
  • a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.
  • In merito alla disciplina degli oneri documentali a carico dell’impresa beneficiaria, l’attuale Legge n. 178/2020 si è posta in continuità, seppur con qualche modifica, con le disposizioni contenute nell’art. 1, della Legge n. 160/2019 per quanto concerne gli obblighi di certificazione contabile e tecnica, alla cui esecuzione è subordinato il riconoscimento del credito R&S e innovazione.
  • Art 1, comma 205 L.178/2020 stabilisce che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono trovare adeguato riscontro anzitutto in un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • Art 1, comma 206 L.178/2020 prevede inoltre che l’azienda beneficiaria deve redigere e conservare una relazione tecnica, oggi asseverata alla luce dell’attuale Legge di bilancio, finalizzata ad illustrare le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta e relative ai progetti eseguiti ovvero in corso di realizzazione. Accanto a tali oneri documentali, il beneficiario deve premurarsi, non da ultimo, di conservare l’ulteriore documentazione attinente alle spese di personale, alle spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio, ai costi sostenuti per le privative industriali e tutta la documentazione a supporto della c.d. ricerca “extra – muros”.

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