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Impresa 4.0

Dal 01.01.2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti Maxi / Iper ammortamento.

Disciplina Agevolazioni Fiscali "Impresa 4.0"

Impresa 4.0

Credito d’imposta per beni strumentali e immateriali nuovi “Transizione 4.0”

La legge di bilancio 2022 proroga e rimodula fino al 2025 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

 COSA È?

Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali serve per supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

In particolare:

  • Credito di Imposta per Beni materiali 4.0 (indicati nell’allegato A alla legge n. 232-2016)

      Dal 2022 al 2025 sono previste le seguenti aliquote:

Investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  • Credito di Imposta per Beni immateriali 4.0 (indicati nell’allegato B alla legge n. 232-2016):

Con la Legge di Bilancio 2022, il credito d’imposta riconosciuto per i beni immateriali come software, sistemi e System Integration, piattaforme e applicazioni viene prorogato di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2023, era previsto per tutto il 2022. Il limite massimo di costi ammissibili è di 1 mln di euro.

Dal 2022 al 2025 sono previste le seguenti aliquote decrescenti:

  • 20% del costo per investimenti effettuati fino a dicembre 2023;
  • 15% del costo per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;
  • 10% del costo per investimenti effettuati nel 2025, con possibilità di trascinamento fino al 30 giugno 2026.
  • Credito di Imposta per Beni generici – materiali e immateriali nuovi (NON 4.0)

Non è prevista alcuna proroga per questa misura che andrà ad esaurirsi nel 2022. Il credito d’imposta in questo caso è pari al 6% per i beni acquistati tra il 1 gennaio 2022 e 31 dicembre 2022 fino a 2 milioni di euro (1 milione di euro per beni immateriali non 4.0).

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali),il cui importo è superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Qualora l’importo sia inferiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 – ter dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 come modificata dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44.

 

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